I figli vanno (con)divisi: il Tribunale di Salerno replica, a stretto giro, a quello di Brindisi

I figli vanno (con)divisi: il Tribunale di Salerno replica, a stretto giro, a quello di Brindisi
19 Aprile 2017: I figli vanno (con)divisi: il Tribunale di Salerno replica, a stretto giro, a quello di Brindisi 19 Aprile 2017

Che il Tribunale di Brindisi non fosse il solo a lamentare la distorta prassi applicativa della Legge n. 54/2006 era parso evidente (http://www.studiomiotto.com/i-figli-vanno-condivisi-a-dirlo-le-linee-guida-del-tribunale-di-brindisi/).

La conferma non s’è fatta attendere: anche il Tribunale di Salerno (http://www.ilcaso.it/articoli/944.pdf) si è, infatti, detto preoccupato per  l’interpretazione “molto restrittiva”, in base alla quale “il compito di una Sezione Famiglia di fronte ad una coppia genitoriale in crisi consiste nell’individuare il genitore collocatario, nell’assegnargli la casa famigliare e nel conformare il diritto di visita del non collocatario”.

Il Tribunale salernitano, tuttavia, ha affermato come sia, invece, fondamentale compito del giudice quello di adottare i provvedimenti che realizzino l’“interesse morale e materiale dei minori”.

E, in tal senso, ha individuato la “chiave di volta” nel “secondo comma dell’art. 337 ter c.c. che specifica … che il compito dell’Autorità Giudiziaria è di concretizzare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi …”.

Anche per questo Tribunale, è proprio a tale finalità che deve conformarsi “il contenuto dei provvedimenti”, che ciascun Giudice deve assumere, “nell’ordine” di seguito specificato.

1) MODALITÀ DELL’AFFIDO CONGIUNTO, CONDIVISO E CONTINUATIVO CON CIASCUNO DEI GENITORI – 2) DETERMINAZIONE DEI COMPITI DI CURA IN CAPO AD OGNI GENITORE – 3) DETERMINAZIONE E DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DELLA PRESENZA DEI MINORI PRESSO CIASCUN GENITORE. Anche per il Tribunale di Salerno la “concreta bigenitorialità” non si realizza mediante l’automatico “collocamento preferenziale presso uno dei genitori” e la concessione del “minimo sindacale” all’altro, né con la “fiscale pariteticità tra i genitori dei tempi di fruizione della prole”.

Diversamente, questa va perseguita attraverso il “condividere esperienze” e “cura”, con l’ “attribuzione ad entrambi i genitori di momenti (quand’anche differenti) di partecipazione alla quotidianità dei figli”, fondati sulle “pari opportunità dei figli di rapportarsi con ciascun genitore in funzione dei propri desideri e delle proprie esigenze e sulle concerete capacità dei genitori”.

Ed anche per il Tribunale di Salerno, solo tale “coinvolgimento effettivo del padre e della madre nella vita della prole” consente di evitare “il veder sbiadire e pian piano scomparire la figura di uno dei genitori per effetto di una separazione che è e dovrebbe restare interna alla coppia”.

4) FISSAZIONE DELLA MISURA E DEL MODO CON CUI CIASCUNO DI ESSI DEVE CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO, ALLA CURA, ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDUCAZIONE DEI FIGLI. Pure per i Giudici di Salerno la “concreta bigenitorialità” si realizza, poi, tramite il “mantenimento diretto (integrato dall’erogazione eventuale di un assegno perequativo)”, quale modalità che “non attribuisce rilevanza al ruolo di “collocatario” del genitore percettore dell’assegno perequativo od alla residenza anagrafica dei minori”.

5) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE. L’affidamento condiviso dovrebbe, poi, prescindere dal “riferimento … all’assegnazione della casa familiare” ed il Giudice dovrebbe, pertanto, affrontare quest’ultimo tema “dopo quello dell’affido condiviso perché i due istituti rispondono ad esigenze del minore del tutto differenti”.

In particolare, l’assegnazione della casa familiare “mira a garantire la continuità del vivere quotidiano della prole nel consueto habitat domestico per il tempo in cui rimarranno con il genitore assegnatario. Ciò non di meno deve essere valutato se in concreto l’assegnazione al coniuge non proprietario della casa sia la soluzione più opportuna per la prole tenuto conto che in una situazione di equilibrio dinamico i figli potrebbero essere più felici di abitare con il genitore in una casa in affitto più centrale piuttosto che nella casa atavica e periferica “espropriata” all’altro genitore”.

6) INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA ABITUALE E DEL DOMICILIO O DEI DOMICILII. Però, la fissazione del domicilio o dei domicilii è un “problema successivo rispetto alla determinazione dell’affido condiviso e risponde a profili del tutto interni all’organizzazione della famiglia in crisi”.

La determinazione della residenza abituale ha, invece, “finalità pubblicistiche inerenti l’individuazione dell’Autorità Giudiziaria competente ed è quindi una clausola essenziale dei provvedimenti inerenti il minore, ma è anch’essa la conseguenza di tutte le scelte compiute con riguardo ai tempi ed ai modi dell’organizzazione della vita dei minori”.

In conclusione, per il Tribunale di Salerno la realizzazione della “concreta bigenitorialità” non è, comunque, un obiettivo irrealizzabile.

La “cura” che viene proposta per porre rimedio alla distorta prassi applicativa della Legge n. 54/2006 è duplice: da un lato, provvedimenti rispettosi dell’ordine contenutistico sopraccitato e, dunque, maggiormente “funzionalizzati all’interesse concreto del minore” e, dall’altro, l’utilizzo di una “nuova terminologia”, “più aderente al testo normativo”.

Per il Tribunale di Salerno “il linguaggio giuridico del diritto di famiglia può essere descritto e studiato in quanto azione perché le espressioni usate nei provvedimenti performano la vita dei destinatari” e, in ragione di ciò, l’abolizione di espressioni come “collocazione preferenziale” avrebbe l’effetto di ridurre le distorte prassi applicative della Legge n. 54/2006.

In definitiva, anche per il Tribunale di Salerno è il “condividere esperienze” l’ “elemento essenziale della relazione genitore-figlio”, performativo di una “concreta bigenitorialità”.

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